Consigli in campeggioResidenza in camper: 5 domande scomode

Residenza in camper: 5 domande scomode

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Residenza senza fissa dimora, o residenza fittizia, si chiama così la residenza per chi decide di vivere in camper. Ecco come funziona, come richiederla e come rispondere a 5 domande scomode

In molti mi scrivete per chiedermi informazioni sulla “residenza in camper“: come ottenerla, come funziona e come organizzarsi. Innanzi tutto non esiste giuridicamente la “residenza in camper”. Esiste la residenza senza fissa dimora (o residenza fittizia) che si applica a tutti i soggetti come svolgano una professione itinerante. Esistono requisiti oggettivi e soggettivi per richiederla, ci sono Comuni “amici” ovvero già strutturati con moduli e personale formato sulla materia, a cui richiedere in meno di 48 ore la Residenza senza fissa dimora.

Residenza in camper: i Comuni amici

E poi esistono e per la mia esperienza, sono numerosi, casi di scarsa competenza sulla materia se non assoluta ignoranza (nel senso latino del termine) sull’esistenza della Residenza fittizia. Qui di seguito cinque domande che vengono fatte da chi vuole ostacolare la richiesta di residenza senza fissa dimora e ovviamente relativa risposta. In tutti i casi se desiderare avere un supporto potete scrivere alla mia mail [email protected] 

  1. Il domicilio deve corrispondere sempre con la residenza. FALSO: in Italia non solo il domicilio può non corrispondere con la residenza, ma addirittura possono esserci diversi domicili in diversi luoghi. Non a caso il domicilio è definito dall’art 43 del Codice Civile come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, mentre la residenza è il luogo dove la persona ha la dimora abituale.
  2. E’ obbligato a restare e a farsi trovare al domicilio per il controllo del vigile. FALSO. Si chiama “senza” fissa dimora, altrimenti si chiamerebbe con fissa dimora! Tutte quelle persone che non hanno un punto di riferimento fisso ma si spostano con frequenza, per motivi legati all’attività lavorativa o per altre ragioni, rientrano nella definizione di “senza fissa dimora”. Il richiedente deve si, indicare un proprio domicilio, configurabile quale “sede principale dei suoi affari e interessi”, esibendo anche eventuale documentazione d’appoggio come prova dell’effettiva sussistenza di tale domicilio. Pertanto, poiché non  si tratta necessariamente di un “luogo fisico”, la necessità di disporre anche un sopralluogo da parte del personale addetto agli accertamenti anagrafici, dipende dall’esistenza o meno di un immobile presso il quale sia collocata la sede degli interessi della persona senza fissa dimora; in mancanza, non si tratterà nemmeno di un accertamento vero e proprio e l’ufficiale d’anagrafe potrà acquisire prove documentali e dichiarazioni di parte, che potranno risultare ugualmente idonee a dimostrare la sussistenza del domicilio/interesse. Ma anche qualora il dichiarante disponesse, cosa in verità piuttosto rara, di un luogo fisico, di un “appoggio” nel quale sia verificabile il domicilio, l’eventuale accertamento del vigile dovrà comunque riguardare la sussistenza o meno in quel luogo della sede principale degli affari e interessi del richiedente e non la sua presenza fisica, in quanto la presenza fisica risulta accessoria e non determinante ai fini dell’esito positivo del procedimento di questa peculiare iscrizione.
  3. Non può chiedere il domicilio nel nostro Comune perchè non abita qui. FALSO: L’iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio viene incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell’anagrafe di quel Comune che possa essere considerato – nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale – come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro di affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti”. In altri termini, per le persone senza fissa dimora il legame abitativo/residenziale sussiste solo con il territorio nazionale, non con il territorio comunale, pertanto, ai fini del diritto-dovere di iscrizione anagrafica, il criterio di riferimento non può essere il legame “abitativo”, bensì quello del “domicilio” e cioè del luogo dove la persona abbia un “interesse”.
  4. Non può presentare la domanda perchè non è un senza tetto. FALSO.  I senza fissa dimora sono: appartenenti ad un determinato ceto sociale (ad es. clochards, emarginati, senza tetto, ecc.);   l’appartenenza a determinate etnie;  lo svolgimento di particolari attività lavorative itineranti (giostrai, ambulanti ecc.); oppure, più semplicemente, per scelta di vita.
  5. Non può eleggere a domicilio un indirizzo di un casella postale presso un ufficio postale. FALSO: vale quanto indicato al punto 3. Il solo recapito e che per lui (senza fissa dimora) sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti

 

 

 

 

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