il mio pensieroCamperisti multati a Ravenna: è legale?

Camperisti multati a Ravenna: è legale?

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Ravenna è solo l’ultimo dei comuni che dimostrano con un’ordinanza l’intolleranza verso la forma di vacanza legata al mondo del camper. Ecco il mio pensiero.

Il Resto del Carlino (quotidiano di Bologna), qualche giorno fa, ha descritto in un articolo i camperisti come quella forma di turismo mordi e fuggi che sporcano e che non spendono sul territorio. Tre luoghi comuni tipici di chi non ha mai fatto una vacanza con il camper. Oggi però voglio un po’ rispolverare le nozioni di Diritto Pubblico e di Fonti del Diritto nell’ordinamento giuridico italiano. L’articolo 185 del Codice della Strada comma 2 recita che il camper può sostare ovvero parcheggiare come un’automobile, purché non superi gli ingombri indicati nel libretto di circolazione ovvero non si aprano finestre scalini, oblò e non si emettano fumi esterni: La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo. Ovvero non si campeggi perché in tal caso il soggetto sarebbe sanzionabile. Nello scorso ottobre la giunta comunale di Ravenna, ha approvato con un Regolamento che prevede una serie di divieti legati al mondo del camper e non solo: il divieto di parcheggiare per lunghi periodi il camper per strada, il divieto di sostare con il camper con attività assimilabili al campeggio e un sacco di altri riferimenti. In caso di trasgressione di questi articoli, la sanzione particolarmente risulta sia esosa dal punto di vista economico e sia addirittura coinvolgendo altri organi di giurisdizione locale. Diritto Pubblico i Fonti del Diritto, sono due materie fondamentali nel corso di Laurea in Giurisprudenza che definisco che cos’è una fonte primaria e una fonte secondaria di legge. Il Codice della Strada è fonte primaria e mai una fonte secondaria, come ad esempio una delibera locale di un’amministrazione, potrà affermare il contrario,abolire o peggio deliberare su una materia che già la fonte primaria ha minuziosamente descritto. Non ultimo qualsiasi atto, delibera di una fonte secondaria o comunque inferiore alla fonte primaria, non potrà mai prevedere una pena superiore rispetto a quanto indicato nella fonte primaria, ovvero ciò che viene indicato ai trasgressori dell’articolo 185 del Codice della Strada. Pertanto ne consegue che, la delibera regionale è illegittima almeno secondo il mio parere è quello di alcuni avvocati che ho voluto coinvolgere a seguito dei fatti che sono accaduti a Ravenna. A completamento di tutto ciò potrebbe anche esserci un motivo valido da parte dell’amministrazione comunale, qualora questa avesse indicato con dei cartelli lungo il territorio il divieto di tale sosta e avesse oggettivamente e non soggettivamente provato la giusta causa per applicare tale divieto. In poche parole i miei professori di Diritto Pubblico e di Fonti del Diritto, avrebbero sollennemente bocciato all’esame i Consiglieri della città di Ravenna. Paolo Galvani di Seimetri.it in un articolo che vi allego CLIKKANDO QUI di seguito, sottolinea invece il riscontro sociale economico. Io aggiungo anche, la forte miopia di questa amministrazione comunale in un momento in cui l’Italia è uscita da un anno e mezzo di pandemia, in cui il Turismo è uno dei settori più colpiti, un divieto come tale, limita ulteriormente il turismo. Ci sarebbe da chiedere al Ministro del Turismo, cosa ne pensa di una limitazione territoriale che danneggia il turismo, al Ministro delle pari opportunità davanti ad una delibera che discrimina una forma di turismo e infine al TAR della Romagna. Già ma quest’ultimo con tutta probabilità si sta già rivolgendo l’Associazione Nazionale Coordinamento dei Camperisti. Inoltre, ricordo all’amministrazione comunale di Ravenna, che il veicolo ricreazionale, nel caso non lo sapesse si intendono camper e caravan, i primi sono immatricolati alla motorizzazione come M1 al pari di un automobile e pertanto vige la medesima normativa. Infine sarebbe altrettanto efficace da parte di stampa autorevole come Il Resto del Carlino oltre che, pubblicare un articolo del tutto discriminatorio verso il turismo itinerante su quattro ruote, avvisare anche i cittadini elettori di Ravenna dei costi che l’amministrazione comunale deve sostenere per affrontare le spese legali che arriveranno e che come già successo in altre parti d’Italia il TAR ( Tribunale Amministrativo Regionale) condannerà l’amministrazione comunale, non solo a pagare le spese legali, ma anche rimuovere eventuali segnaletiche che siano state posizionate sul territorio. Tutto ciò ovviamente a carico del contribuente:  cittadino di Ravenna.

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